Il permesso provvisorio di guida costituisce documento necessario per la guida. Al suo rilascio provvedono gli organi di polizia, ai quali il titolare della patente deve presentare denuncia entro quarantotto ore dalla constatazione dello smarrimento. Ricevuta la denuncia, l'autorità di polizia deve rilasciare in ogni caso il permesso provvisorio di guida che è conseguente alla denuncia e non funzionale al metodo di rilascio del duplicato patente.
Si rammenta che il duplicato patente può avvenire sostanzialmente con due procedure:
1) Nel caso la patente sia duplicabile, il nuovo documento verrà emesso dall'UCO del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e recapitato direttamente al domicilio del titolare;
2) Nel caso in cui la patente non sia duplicabile, il nuovo documento verrà rilasciato dall'UMC, al quale l'interessato dovrà presentare apposita domanda. Per approfondimenti v. inPratica 434 in applicazione DPR 9.3.2000, n. 104.